{{IMG_SX}}Roma, 16 giugno 2008 - Una relazione extraconiugale allacciata da un carabiniere getta disonore sull'Arma e per questo il superiore del militare può legittimamente chiedergli di troncarla. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna a 4 mesi di reclusione militare inflitta dalla Corte militare d'appello di Napoli a un appuntato dei carabinieri ritenuto responsabile di insubordinazione, con minaccia ed ingiuria, ai danni di un luogotenente, comandante della stazione presso cui prestava servizio.

L'imputato aveva infatti definito 'bugiardo, infame e ladro' il suo superiore e lo aveva minacciato di rovesciargli addosso una scrivania, poichè il comandante gli aveva chiesto di troncare una relazione adulterina che l'appuntato, coniugato, intratteneva con una donna del luogo, anch'essa sposata. Il giudice di primo grado aveva prosciolto il militare, ritenendo che il fatto fosse da rincondurre a un 'contesto di relazioni private e personali' estranee al servizio.

Di diverso parere la Corte d'appello, secondo la quale 'l'intervento del luogotenetente era pertinente al servizio e alla disciplina' consistendo nel richiamo all'osservanza del regolamento di disciplina militare, che prescrive 'di tenere in ogni circostanza una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate', mentre la relazione extraconiugale dell'imputato, 'di pubblico dominio nel territorio della stazione, arrecava evidente disdoro all'Arma benemerita'. Per la Suprema Corte (prima sezione penale, sentenza n.24414), le motivazioni del giudice d'appello sono valide e il ricorso dell'imputato va rigettato: 'il ricorrente - spiegano gli 'ermellini' - assimila erroneamente la illecita reazione del graduato al richiamo, legittimo e doveroso, ricevuto dal comandante di stazione per l'osservanza del dovere di tenere condotta esemplare e alla richiesta del sottufficiale di troncare la tresca'.

La condotta delittuosa di insubordinazione, rileva ancora la Cassazione, non scaturì da 'dissidi di natura personale', ma 'contrasto' l'intervento che il comandante, nell'esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali, aveva esercitato nei confronti del graduato'. Il rapporto extraconiugale dell'imputato, conclude la sentenza, 'è senza dubbio di carattere meramente privato', ma 'la medesima natura non rivestono nè il richiamo disciplinare cui il disdicevole contegno aveva dato luogo, nè la illecita reazione dell'imputato'.