Giovedì 18 Aprile 2024

Le norme in discussione. Come evitare spacciatori in libertà

A ragione il ministro Lamorgese lamenta la scarcerazione lampo dei pusher, anche plurirecidivi, imperturbabili, all’indomani dell’arresto, allo stesso ‘posto di lavoro’; con frustrazione delle forze dell’ordine ed elevato allarme sociale. Come correggere le scarcerazioni lampo da decreto ‘svuota carceri’, che limita a una notte la custodia preventiva per il piccolo spaccio quale reato minore? Serve una triplice premessa. L’una: anche se è l’ultima ruota del carro e le teste da tagliare sono altrove, resta imperativo evitare che un pusher si ostenti impunito generando crollo di fiducia nella giustizia. L’altra: è vano dare arresti domiciliari a chi è senza fissa dimora. L’altra ancora: per il pusher liberato ma meritevole di carcere, ogni minor misura resterebbe comunque meno afflittiva.

Sarebbe allora non incostituzionale – per magistrati non troppo misericordiosi – il ricorso a misure quali quelle dell’art. 283 del codice di procedura: il ‘divieto di dimora’, anche circoscrivibile a specifici luoghi, come le ‘zone rosse’, o altre aree di spaccio abituale. Attenzione. Il Tar di Firenze aveva bocciato le zone rosse, ma per i semplici denunciati; non per chi è già passibile di carcere o domiciliari. 

Un siffatto ’daspo’, essendo molto meno afflittivo, potrebbe essere disposto comunque, a prescindere dall’art. 283 c.p.p. (che parla di ’imputato’). Quanto ai domiciliari come alternativa al carcere, nel caso di strutture caritatevoli disposte all’accoglienza, mancherebbero sbarre e guardie, ma allontanarsi sarebbe reato d’evasione. La cui pena potrebbe ben essere inasprita. E altrettanto per la recidiva comportante elevato allarme sociale, da scandalo per lo spacciatore tornato allo stesso angolo. Sono proposte con le quali il ministro Lamorgese potrebbe osteggiare la continuità di spaccio, anche dopo l’arresto, nel quotidiano ‘posto di lavoro’.