Divorziare in Comune, senza avvocati, spendendo appena 16 euro. Ora si può. Lo prevede l’articolo 12 della legge 162/2014, attiva al decorrere dell’11 dicembre dello scorso anno, che permette ai (quasi ex) marito e moglie di concludere il matrimonio direttamente davanti all’ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno dei due coniugi o del comune in cui il matrimonio è stato registrato. Vero è che alcune amministrazioni si sono fatte cogliere impreparate sulla novità della legge: come sempre, si può fare di più. Nelle ultime settimane le richieste, viti i tempi di crisi – non solo economica – continuano a lievitare.

Oltre alla comodità e ai costi contenuti e nel pieno rispetto dei benefici introdotti nella legge 162, una riflessione sorge spontanea. Se è possibile liquidare anni e anni di vita in comune, sogni, aspirazioni, pannolini, vacanze, risparmi, colloqui con i professori, visite mediche, gite, traslochi, promozioni, natali, pasque e capodanni, cene di famiglia, litigi e riappacificazioni, colpi di testa, tradimenti e consolazioni accorciando i tempi a volte dolorosi di una separazione, il tempo necessario affinché le ferite rimarginino restano gli stessi?

Per chi si separa, ma soprattutto per coloro che una separazione devono subirla, senza averla chiesta né desiderata.  Da due mesi a questa parte possono accedere a questa via semplificata “i coniugi che nel loro accordo di separazione o di divorzio non abbiano bisogno di discutere di questioni economiche o del mantenimento dei figli”. Ma loro, per le giovani vittime, di abbreviato resta ben poco: delusione, rabbia e smarrimento. Per quelli non c’è legge che tenga.

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