Giovedì 18 Aprile 2024

Cos'è e come funziona il bonus pubblicità sui giornali (anche online)

Per la fruizione del credito d’imposta è necessario inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro fine marzo

Una rotativa

Una rotativa

Roma, 28 Febbraio 2023 – Il bonus pubblicità 2023 è un'interessante opportunità. Le richieste, come riporta Fiscooggi dell'Agenzia delle Entrate possono essere presentate dal 1° al 31 marzo 2023 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I termini e le modalità di trasmissione sono fissati nell’avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

Il bonus pubblicità

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili il modello aggiornato e le relative istruzioni. A valle delle deroghe degli anni scorsi, introdotte per favorire, nel periodo della pandemia, una platea più ampia di beneficiari, da quest’anno scatta l’applicazione ordinaria della misura subordinata all’incremento minino dell’1% dell’investimento rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale di quanto speso in campagne pubblicitarie effettuate esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rispetto a quello dell’anno precedente. Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Perimetro ridimensionato dal decreto “Energia”

L’agevolazione, rispetto alla sua previsione originaria (articolo 57-bis, Dl n. 50/2017) è stata più volte rimodulata. Da ultimo è stata modificata dal decreto “Energia” (articolo 25-bis, Dl n. 17/2022) che ha ristretto gli ambiti applicativi del sostegno economico e fissati nuovi limiti.

Nel dettaglio, le nuove regole

Il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Escono dall’agevolazione, quindi, le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali il suo ammontare torna alla misura originaria del 75% del valore incrementale degli investimenti. Decadono, quindi, le regole straordinarie adottate per gli anni della pandemia (dal 2020 al 2022), in base alla quale il credito d’imposta era pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati a prescindere dal requisito dell’incremento. Ciò significa che il credito non spetta a chi effettua investimenti inferiori rispetto all’anno precedente o a chi non li fa affatto o inizia l’attività nel corso dell’anno più contenuto il limite di spesa agevolabile fissato a 30 milioni di euro annui.

Contributo entro i limiti stabiliti dalla Ue

Le modalità e i criteri di concessione del contributo rimangono quelli definiti nel regolamento approvato con il Dpcm n. 90/2018. Il credito d’imposta viaggia nei limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa. Il bonus, ricorda il dipartimento, è considerato un aiuto automatico ed è soggetto al regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Modello disponibile sul sito delle Entrate

Il modello deve essere inviato al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, utilizzando il servizio online messo a disposizione nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, per presentare: la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per asserire che gli investimenti indicati nella “comunicazione” sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla normativa (articolo 3, Dpcm n. 90/2018 e articolo 57-bis del Dl n. 50/2017). Per quanto riguarda i termini di presentazione, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta va inviata via web dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo.