Giovedì 18 Aprile 2024

Cartella clinica e consenso informato: che cosa dice la proposta di legge

Riportiamo alcuni articoli del testo proposto dalla senatrice grillina Serenella Fucksia

Cane si riposa in una foto L.Gallitto

Cane si riposa in una foto L.Gallitto

 

 

Roma, 9 febbraio 2015 - Proponiamo di seguito alcuni articoli compresi nella Proposta di Legge presentata da Serenella Fucksia sul benessere animale. Si tratta degli articoli che trattano delle prestazioni veterinarie.

Capo V  ( Regolamentazione della professione di veterinario

Articolo 17  (Disposizioni comuni)  1. Il medico veterinario, nell’esercizio della propria professione, deve prestare la propria opera con scienza e coscienza, eseguendo una visita corretta dell’animale, avvalendosi delle proprie conoscenze scientifiche e di ogni esame clinico e strumentale, che possa servire ad una corretta diagnosi e cura delle malattie. Egli deve operare sempre per la tutela della salute degli animali, evitando loro sofferenza, dolore e fatica, nel rispetto delle vigenti leggi protezionistiche e della sensibilità individuale di ogni animale. 

Articolo 18  (Analisi e visite diagnostiche)  1. Il medico veterinario consegna obbligatoriamente al proprietario dell’animale che ha in cura i referti scritti delle analisi e delle indagini strumentali eseguite per la diagnosi delle malattie, su cui devono comparire la relativa data e la firma del medico. Le analisi e i relativi referti devono essere conservati su supporto informatico nell’ambulatorio veterinario per dieci anni.  2. Il medico veterinario rilascia referti scritti, firmati e datati, ai sensi del comma 1, di ogni visita effettuata all’animale, e annota su apposito registro, vidimato all'azienda sanitaria locale di appartenenza, l’indicazione dei dati caratteristici dell’animale ed il numero identificativo rilasciato dall'anagrafe canina.  3. Il medico veterinario informa sempre con chiarezza il cliente sulle terapie effettuate all’animale, sui relativi dosaggi dei farmaci somministrati e sugli eventuali effetti collaterali, secondo il principio di trasparenza terapeutica.  4. Il medico veterinario compila e rilascia un libretto sanitario nel quale sono registrate vaccinazioni annuali e gli eventuali interventi chirurgici   

Articolo 19 (Cartella clinica)  1. Il medico veterinario compila e conserva una cartella clinica dell’animale che ha in cura, e vi reca l’annotazione delle terapie, degli esami clinici e delle eventuali patologie riscontrate nel corso degli anni fino al decesso dell'animale.  2. Il veterinario è tenuto a rilasciare entro 24 ore dalla richiesta scritta del tutore la cartella clinica dell'animale o copia di essa. 

Articolo 20  (Reperibilità e pronto soccorso)  1. Il medico veterinario ha l'obbligo di prestare sempre le prime cure e il soccorso all’animale bisognoso anche se l’animale non è suo abituale paziente.  2. Qualora sia impossibilitato a intervenire per gravi motivi, fornisce il numero di telefono reperibile e disponibile di un altro collega che operi presso una adeguata struttura ambulatoriale, dotata della necessaria strumentazione per gli interventi urgenti di soccorso e di cura. L’omissione di soccorso, senza giustificato motivo, di un animale in pericolo e in stato di bisogno configura il reato di maltrattamento di animali, ai sensi della legge 189 del 2004.  3. In ogni distretto delle aziende sanitarie locali è istituita una struttura di pronto soccorso veterinario, attiva ventiquattro ore al giorno, fornita di apposita strumentazione per la cura degli animali e per l’esecuzione di interventi chirurgici di urgenza. In tale struttura è obbligatoria la presenza di medici veterinari in possesso di specifica specializzazione in pronto soccorso conseguita al termine di un apposito corso professionale le cui modalità di svolgimento sono determinate, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.  4. In caso di morte dell’animale durante il ricovero nel proprio ambulatorio, il medico veterinario compila un certificato, datato e firmato su carta intestata, recante la causa del decesso. 

Articolo 21  (Rapporti professionali)  1. Il medico veterinario si avvale della collaborazione di colleghi, qualora il caso lo richieda, e nei casi in cui non sia in possesso della strumentazione necessaria per la cura dell’animale.  2. Il medico veterinario è tenuto ad informare il collega che subentra nella cura di un animale da lui precedentemente assistito di ogni terapia effettuata, e a fornire i referti relativi a tutte le analisi eventualmente eseguite. Qualora il medico veterinario si avvalga di un suo sostituto per interventi notturni e festivi, è comunque tenuto a dare la propria disponibilità per ogni informazione ed emergenza, fornendo un recapito telefonico al sostituto. 

Articolo 22  (Specializzazione e requisiti)  1. Il medico veterinario frequenta periodicamente corsi di specializzazione e di aggiornamento, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal Consiglio nazionale dei medici veterinari, nel settore professionale specifico in cui esercita la propria attività.  2. Il medico veterinario che intende aprire un ambulatorio per la cura di animali domestici deve essere in possesso di apposita specializzazione post-laurea, meglio definita, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che emana apposito decreto, con relativo tirocinio di due anni e successivo superamento dell’esame di abilitazione per l’iscrizione all’albo professionale. 

Articolo 23  (Requisiti delle strutture veterinarie)  1. Gli ambulatori veterinari devono essere dotati della seguente strumentazione:  a) un apparecchio radiologico;  b) un apparecchio ecografico;  c) una camera sterile per l’esecuzione delle operazioni chirurgiche;  d) apparecchiature per la rianimazione;  e) un apparecchio sterilizzatore per gli strumenti;  f) bombole di ossigeno.  2. Gli ambulatori veterinari sono mantenuti in buone condizioni igieniche ed essere sottoposti a controlli periodici di verifica da parte del personale competente dell’azienda sanitaria locale.  3. Gli ambulatori veterinari si dividono in una sala di aspetto per il pubblico, una sala dove sono visitati gli animali e una sala di degenza per gli animali in osservazione e in cura; devono altresì possedere i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dall’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla deliberazione 26 novembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.  4. Il medico veterinario che esegue prevalentemente visite a domicilio deve comunque possedere una idonea struttura ambulatoriale fornita di adeguata strumentazione ai sensi del presente articolo. 

Articolo 24  (Visite ed interventi)  1. Il personale ausiliario e i medici veterinari sono tenuti a indossare il prescritto camice durante la visita e ogni intervento prestato, esponendo il relativo cartellino indicante il nome, cognome e la qualifica professionale.  2. In caso di interventi chirurgici, il medico veterinario deve informare con chiarezza il tutore dell’animale sugli eventuali rischi e fare sottoscrivere al medesimo un apposito modulo per la dichiarazione del consenso informato, quale liberatoria per procedere all’intervento.  3. Il medico veterinario deve attivarsi nell’esercizio della propria professione ai fini dell’applicazione e del rispetto della legislazione vigente in materia di tutela degli animali, segnalando ogni abuso e violazione alle autorità competenti. Egli deve altresì collaborare con le associazioni di protezione degli animali per i medesimi fini. 

Articolo 25  (Provvedimenti disciplinari)  1. I provvedimenti disciplinari erogati dagli Ordini locali dei medici veterinari nei confronti dei soggetti destinatari degli obblighi di legge devono essere annualmente resi noti tramite idonea pubblicazione nei modi stabiliti dal Consiglio nazionale dei medici veterinari.