Lunedì 15 Aprile 2024

Un ingorgo di giudici

LA LEGGE Severino è un tormentone per gli impresentabili. Con De Magistris, abbiamo assistito al balletto del provvedimento prefettizio di sospensione, poi superato dalla ‘sospensiva della sospensione’ a opera del Tar, che ha sollevato dubbi di costituzionalità. Ora, però, la Cassazione bacchetta il Tar, sottraendogli quelle competenze ed assegnandole invece al Giudice Ordinario. Civile? Penale? Non abbiamo ancora le motivazioni. Proviamo ad analizzare a carte coperte. Quel provvedimento amministrativo da impugnare viene da taluni definito centauro, avendo testa amministrativa e corpo sanzionatorio (sanzione penale o amministrativa? Ulteriore busillis). Per altri, invece, sono in questione meri requisiti di eleggibilità, la cui mancanza invaliderebbe l’elezione. Con soluzioni diverse in materia di retroattività. Vertendosi in materia di “diritto soggettivo” all’elettorato passivo, dovrebbe essere competente il giudice civile comunque. Sicuramente, poi, ove la questione sia inquadrata in termini di mero requisito di eleggibilità, o anche di sanzione amministrativa. E il giudice civile, ove convinto della eccezione di incostituzionalità, o di altri argomenti, ha lo strumento del provvedimento cautelare, capace di produrre anche effetti omologhi alla sospensiva del Tar che ha salvato De Magistris.

MOLTO più arduo parlare di competenza del giudice penale, anche volendo qualificare la ineleggibilità come sanzione penale accessoria. E, comunque, in caso di procedimento penale pendente, si dovrebbe ricorrere all’incidente di esecuzione. Dunque, per De Luca, ove fosse eletto ma poi sospeso da provvedimento prefettizio, la palla passerebbe con ogni probabilità al giudice civile. Davanti al quale dovrà presentarsi anche De Magistris, essendo stata azzerata dalla Cassazione la sospensiva a suo favore del Tar. E tornerebbe in ballo la spinosa questione delle sorti della eccezione di incostituzionalità già sollevata dal Tar, poi però fulminato dalla Cassazione come incompetente. Il tutto, con un codicillo: ove la ineleggibilità sia considerata sanzione, dovrebbe essere escluso l’effetto retroattivo. E attenzione: guarda alla penalizzazione di fatto, che sia oggetto di sanzione penale o d’altra natura, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (nella quale Berlusconi spera ancora).