Ecco cosa farà il Senato dei cento

Fine del bicameralismo paritario e nascita del Senato dei cento. Ecco le principali norme del ddl Boschi licenziato oggi dal Senato, e che la Camera, per le parti modificate, dovrà di nuovo esaminare prima di passare al referendum confermativo

Il ministro Maria Elena Boschi e Giorgio Napolitano in Senato dopo il voto finale alla riforma

Il ministro Maria Elena Boschi e Giorgio Napolitano in Senato dopo il voto finale alla riforma

Roma, 13 ottobre 2015 - Fine del bicameralismo paritario e nascita del Senato dei cento. Ecco le principali norme del ddl Boschi licenziato oggi dal Senato, e che la Camera, per le parti modificate, dovrà di nuovo esaminare prima di passare al referendum confermativo.

FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO - Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno composizione e funzioni diverse. La Camera, con 630 deputati, rappresenta la Nazione ed è titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Ha funzione di indirizzo politico e di controllo sull'attività del Governo

IL NUOVO SENATO DEI 100 - Cento (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 componenti di nomina del presidente della Repubblica) saranno i senatori. Dopo l'accordo siglato nel Pd scelti in conformità alle decisioni degli elettori dai consigli regionali per mezzo di una legge elettorale che dovrà essere varata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma costituzionale. Il termine decorrerà dopo che si sarà svolto il referendum confermativo. Le regioni avranno poi tre mesi (90 giorni) per adeguarsi. I cinque senatori scelti dal Colle dureranno in carica sette anni come il Capo dello Stato e non possono fare più di un mandato. Senatori a vita restano gli ex presidenti della Repubblica che si aggiungono ai 5 scelti fra i cittadini.

DURATA DEL MANDATO E PREROGATIVE - La durata del mandato dei nuovi senatori è pari a quella degli organi delle istituzioni del territorio in cui sono stati eletti. Conservano l'immunità parlamentare e non ricevono indennità parlamentari, mantengono quella che hanno in qualità di sindaco o di consigliere regionale. Resta l'esercizio della funzione senza vincolo di mandato.

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI - Le leggi di rango costituzionale, il referendum, la legge elettorale restano bicamerali, come anche i trattati con l'Unione europea. Le altre leggi sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati che le trasmette al Senato. Questo può disporne l'esame se entro dieci giorni, lo domanda un terzo dei suoi componenti. Il Senato può anche, a maggioranza assoluta, entro 30 giorni successivi, proporre modifiche del testo. Su queste è la Camera a pronunciarsi in via definitiva. Per bocciarle serve la maggioranza assoluta dei componenti

ARRIVA LO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI - Il regolamento della Camera dei deputati conterrà anche una disciplina dello statuto delle opposizioni. 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Per l'elezione del Colle il quorum necessario elle prime tre votazioni è dei due terzi dei componenti l'assemblea. Dalla quarta votazione servono i tre quinti dell'assemblea. Dalla settima ai tre quinti dei votanti. Non sarà più il presidente del Senato a sostituire ad interim il Capo dello Stato. Toccherà al presidente della Camera.

GIUDICI COSTITUZIONALI - I giudici della Corte Costituzionale che spetta al Parlamento nominare, 5 in tutto, saranno eletti separatamente da Senato e Camera: due li eleggerà il nuovo Senato, tre la Camera. Il quorum per essere eletti è dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dal terzo basta la maggioranza dei tre quinti.

TITOLO V - Non c'è più legislazione concorrente fra Stato e Regioni e si passa ad un redistribuzione delle materie di competenza statale e regionale. Si contempla una clausola di 'supremazia' con la quale si prevede che, su proposta del Governo, una legge dello Stato possa intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva se lo richiede la tutela dell'interesse nazionale.

LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE - Per presentarle serve la raccolta di 150mila firme (non più 50mila) ma si prevedono termini certi per la pronuncia della Camera.

REFERENDUM - In Costituzione entrano i referendum di indirizzo e propositivi ma le Camere dovranno appovare una legge per delinearne le modalità di attuazione.

STATO DI GUERRA - Sarà la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta, a deliberare lo stato di Guerra e la conseguente attribuzione di poteri al Governo.

ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE - Il Ddl abroga l'articolo 99 della Costituzione con coseguente abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel). Eliminato anche il riferimento, in Costituzione, alle Province.

GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI - La riforma dispone il giudizio preventivo di legittimità della Consulta, sulla legge elettorale, prima della promulgazione, purché vi sia un ricorso motivato presentato "entro dieci giorni" dall'approvazione da "almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica". La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.