Riforma Costituzionale, dal Senato allo stato di guerra: cosa cambia

Via libera definitivo alla Camera, ma l'iter si concluderà con il referendum confermativo di novembre

Maria Elena Boschi (Ansa)

Maria Elena Boschi (Ansa)

Roma, 12 aprile 2016 - Via libera definitivo alla riforma Costituzionale, Il Ddl Boschi passa con 361 sì e 7 no. Non hanno votato i deputati del'opposizione. La riforma costituzionale cambia 49 articoli della Costituzione, modificando completamente il  Senato, l'organizzazione del Parlamento e il titolo V relativo alla disciplina delle Regioni. Fra le principali novità del ddl Boschi: il nuovo Senato composto da 100 membri, che rappresenterà le istituzioni territoriali e avrà compiti diversi dalla Camera dei deputati; la scomparsa della legislazione concorrente tra Stato e Regioni; l'abolizione di Province e Cnel. L'iter della riforma non è comunque terminato. In ottobre si terrà un referendum confermativo, per il quale non è previsto un quorum.

LE REAZIONI - "Una giornata storica per l'Italia, la politica dimostra di essere credibile e seria. Adesso noi chiederemo il referendum", commenta il premier Matteo Renzi aggiungendo che "la politica ha dimostrato che riforma sè stessa e la democrazia vince". Soddisfatta il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi: "Godiamoci il momento, è un risultato storico dopo trent'anni di lavoro. Siamo molto soddisfatti". Boschisottolinea che la maggioranza è stata "ampia". Prima del voto, Pietro Grasso, a chi gli chiedeva che effetto facesse sapere di essere l'ultimo presidente del Senato, aveva risposto quasi sibillino. "Aspettiamo il Referendum", aveva detto. "Quando e se entrerà in vigore", aveva sottolineato in riferimento al ddl Boschi.  

SENATO - La riforma Costituzionale tocca soprattutto il Senato. La fiducia al Governo verrà espressa solamente dalla Camera, mentre il Senato vedrà ridotta la propria competenza legislativa piena alle riforme e le leggi costituzionali (potrà chiedere alla Camera di modificare le leggi ordinarie, ma tale richiesta potrà essere ignorata).

I 100 - I nuovi senatori saranno 100, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 senatori di nomina presidenziale. I membri del nuovo Senato saranno scelti "in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi", secondo le modalità che verranno stabilite con una legge che verrà varata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma costituzionale. Le regioni avranno altri 90 giorni di tempo per adeguarsi alla normativa nazionale. I cinque senatori di nomina presidenziale non saranno più in carica a vita ma saranno legati al mandato dell'inquilino del Colle, ossia sette anni e non possono essere rinominati. Restano invece senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica. 

La Lombardia, con i suoi 14 senatori sarà la regione con il maggior peso specifico.  Il numero dei senatori di ciascuna regione dipende dal peso demografico, con il limite minimo di due senatori per Regione, cosa che premia le Regioni molto piccole come Val d'Aosta e Molise, e danneggia le medie come Marche e Liguria

LA RIPARTIZIONE PER REGIONI . Ecco la ripartizione dei seggi. abitanti Senatori Piemonte 4.363.916 7 (6+1 sindaco) Valle d'Aosta 126.806 2 (1+1) Liguria 1.570.694 2 (1+1) Lombardia 9.704.151 14 (13+1) Prov Bolzano 504.643 2 (1+1) Prov Trento 524.832 2 (1+1) Veneto 4.857.210 7 (6+1) Friuli-VG 1.218.985 2 (1+1) Emilia-Romagna 4.342.135 6 (5+1) Toscana 3.672.202 5 (4+1) Umbria 884.268 2 (1+1) Marche 1.541.319 2 (1+1) Lazio 5.502.886 8 (7+1) Abruzzo 1.307.309 2 (1+1) Molise 313.660 2 (1+1) Campania 5.766.810 9 (8+1) Puglia 4.052.566 6 (5+1) Basilicata 578.036 2 (1+1) Calabria 1.959.050 3 (2+1) Sicilia 5.002.904 7 (6+1) Sardegna 1.639.362 3 (2+1) Italia 59.433.744 95 (74+21).

COSA CAMBIA - Di seguito i punti principali del ddl Boschi.

IMMUNITA' E INDENNITA' - La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Ai senatori resta l'immunità parlamentare come ai deputati. I nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che spetta loro in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. L'indennità di un consigliere regionale non potrà superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione. Resta l'indennità per i senatori a vita. Garantito anche ai senatori l'esercizio della funzione senza vincolo di mandato.

ITER DELLE LEGGI - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali, per le minoranze linguistiche, il referendum popolare, per le leggi elettorali, per i trattati con l'Unione europea e le norme che riguardano i territori. Le altre leggi sono approvate dalla Camera. Ogni disegno di legge approvato dall'Aula di Montecitorio è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva e che potrà bocciar solamente con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

STATO DI GUERRA - Modifica nella maggioranza parlamentare necessaria a deliberare lo stato di guerra: per l'ok, che con la riforma spetterà alla sola Camera dei deputati, servirà la maggioranza assoluta dei voti e non più solo quella semplice. 

LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE - Le novità riguardano le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali sarà richiesta la raccolta di 150mila firme invece di 50mila ma si stabilisce anche che la deliberazione della Camera sulla proposta deve avvenire entro termini certi e passaggi definiti dai regolamenti parlamentari.

REFEREMDUM PROPOSITIVI - Si introducono in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo ma spetterà alle Camere varare una legge che ne stabilisca le modalità di attuazione. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Cambia il quorum per l'elezione del Capo dello Stato. Nelle prime tre votazioni resta due terzi dei componenti l'assemblea. Dalla quarta si abbassa a tre quinti dei componenti dell'assemblea e dalla settima ai tre quinti dei votanti. Sarà il presidente della Camera (e non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica 'ad interim'.

ALLA CAMERA NASCE LO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI - Viene introdotta una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze in Parlamento. Si attribuisce, al solo regolamento della Camera, anche la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni.

GIUDICI COSTITUZIONALI - I cinque giudici della Consulta di nomina parlamentare verranno eletti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due, ai deputati tre. Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dagli scrutini successivi è sufficente la maggioranza dei tre quinti.

TITOLO V - Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Viene introdotta una 'clausola di supremazia', che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE - Viene integralmente abrogato l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel). Viene prevista la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti. Dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province che vengono meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI - Le leggi che disciplinano l`elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall`approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

RUOLO UNICO DELL'AMMINISTRAZIONE - La riforma Boschi introduce novità anche sulla gestione del personale e dei funzionari delle due Camere che dovranno, a regime, essere unificati. "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento".