Venerdì 19 Aprile 2024

Intercettazioni, Gratteri: "No alla riproduzione testuale nei provvedimenti"

E' la proposta in materia della Commissione per la revisione della normativa antimafia. "Introdurre il reato di pubblicazione arbitraria"

Catanzaro, 1 aprile 2014 - Vietare l'inserimento del testo integrale delle intercettazioni nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ad eccezione delle sentenze "a meno che la riproduzione testuale non sia rilevante a fini di prova". Lo propone la Commissione per la revisione della normativa antimafia presieduta da Nicola GratteriSecondo il testo modificato proposto da Gratteri, all'articolo art. 271 c.p.p. "divieti di utilizzazione", viene inserito il comma 4 che recita: "Nei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ad eccezione delle sentenze, è vietato l'inserimento del testo integrale di intercettazioni di conversazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, acquisite agli atti di un procedimento penale, a meno che la riproduzione testuale non sia rilevante a fini di prova".

Le intercettazioni possono essere disposte quando sussistono "indizi di reato" e l'intercettazione "è necessaria per lo svolgimento delle indagini". Un passaggio questo, che serve per superare "il regime speciale che contraddistingue i reati di criminalità organizzata", dal momento che "la ricerca della prova non richiede mezzi diversificati a seconda del tipo di reato cui si riferiscono le indagini". "La modifica - è scritto nella proposta - comporta dunque l'automatica eliminazione del doppio regime delle intercettazioni, ma il regime speciale che contraddistingue i cosiddetti reati di criminalità organizzata non viene soppresso, ma, al contrario, generalizzato, quasi pedissequamente, a tutte le fattispecie di reato". "La ratio dell'intervento - prosegue - va dunque individuata nella necessità di superare il cosiddetto 'doppio binario', che non si giustifica né sul piano delle garanzie costituzionali (la legge, infatti, calibra le garanzie in termini più 'affievoliti' nei casi di reati di criminalità organizzata), né sul piano più strettamente operativo (la ricerca della prova non richiede mezzi diversificati a seconda del tipo di reato cui si riferiscono le indagini)".

Tra le proposte della commissione c'è poi la previsione di una nuova fattispecie di reato da introdursi all'art. 595-bis c.p. di "Pubblicazione arbitraria di intercettazioni": è tra quelle "volte a colmare macroscopiche lacune emerse nella prassi in ottica 'effettività' del diritto di difesa e riservatezza delle comunicazioni". Il nuovo reato si accompagna, tra l'altro, alla previsione dell'"inedito divieto" all'autorità giudiziaria a inserire il testo integrale delle intercettazioni. Quest'ultima disposizione - è scritto nella proposta - "mira a una tutela rafforzata del diritto di privacy, eliminando il fenomeno negativo della divulgazione, proprio tramite gli atti dell'autorità giudiziaria, del contenuto di informazioni che esulano l'accertamento processuale. Si vuole così porre uno deciso e serio sbarramento alla possibilità che la lesione alla sfera riservata degli intercettati possa trovare la sua origine nell' attività di impiego procedimentale o processuale dei risultati delle intercettazioni".