Pensioni, domande di rimborso: ecco come fare. Già pronto un vademecum

Le regole contenute in una circolare della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro. Ecco il dettaglio

Inps (Ansa)

Inps (Ansa)

Roma, 7 maggio 2015 - La ormai famosa sentenza della Consulta sulla mancata rivalutazione delle pensioni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, come precisa il presidente della Corte costituzionale, Alessandro Criscuolo, decisioni di questo tipo "producono la cessazione di efficacia della norma stessa dal giorno successivo alla pubblicazione"del verdetto. "Da quel momento – spiega - gli interessati possono adottare le iniziative che reputano necessarie e gli organi politici, ove lo ritengano possono adottare i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali".

Ma, in attesa delle mosse del governo, i pensionati «interessati» che cosa possono fare concretamente per cominciare a far valere le loro ragioni? A offrirci un primo vademecum è una circolare della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro. Vediamola in dettaglio.

AVVERTENZE - Gli esperti della Fondazione avvertono innazitutto che "è stata ipotizzata l’approvazione di un decreto legge che disponga i criteri ed eventuali limitazioni in ordine alla restituzione delle somme maturate dai pensionati interessati, ipotizzando l’individuazione di un diverso criterio di perequazione rispetto a quanto stabilito dall’art. 69 L.388/2000 (in pratica la legge che regolava la rivalutazione fino al 2011, ndr). Sul punto si ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale fa rivivere la citata disposizione del 2000 e dunque i soggetti interessati hanno già maturato il diritto a veder applicato tale criterio dirivalutazione. Non appare dunque consentito che un possibile decreto legge approvato oggi possa incidere retroattivamente su un diritto già entrato nel patrimonio dei pensionati interessati". Nessun provvedimento del governo  e del Parlamento, secondo I consulenti del lavoro, può limitare il diritto al rimborso della mancata rivalutazione. Questo, naturalmente, si vedrà. 

IL VADEMECUM - Ma, nel frattempo, secondo la circolare della Fondazione ci si può già muovere. Come? "Per avviare il recupero della perequazione si dovrà depositare, in via preventiva, domanda amministrativa volta alla ricostituzione della pensione". La si potrà presentare all’Inps o direttamente attraverso Pin personale o attraverso intermediari abilitati (consulenti del lavoro, patronati, avvocati).

Nella domanda telematica di «ricostituzione», alle voci opzionali, barrare: altre ipotesi o ricalcolo per motivi di reddito. E inserire, in nota, "ricostruzione per intervenuta abrogazione sentenza Corte Costituzionale sent. n. 70/2015, dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201", allegando: reddito personale; reddito coniuge; data matrimonio; specificazione della tipologia della pensione (numero e categoria); IBAN per i pagamenti.

Ricevuta la domanda, l’Inps potrà: procedere con l’accoglimento dell’istanza, disponendo il relativo pagamento; rigettare l’istanza;procedere con un accoglimento parziale; non rispondere.

Ora, avvertono I consulenti, "in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge,  quando  siano  trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato".  Decorso, dunque, il temine di formazione del silenzio o ricevuto un riconoscimento parziale o il diniego del diritto, si potrà proporre azione giudiziaria contro la decisione. 

In ogni caso, " tempi di espletamento del ricorso giudiziale – spiegano I consulenti - variano in funzione della collocazione geografica dei Tribunali e delle strategie processuali adottate per la richiesta dellesomme. Sarà sempre necessaria l’assistenza di un legale, in quanto la competenza del giudizio previdenziale è riservata al giudice del lavoro, che impone la difesa tecnica". In alternativa all’immediata azione giudiziaria o quando il giudice ritenga che sia necessario procedere prima in via amministrativa, l’interessato potrà o dovrà prima ricorrere contro la decisione allo stesso Inps. In questo caso, si dovrà presentare ricorso attraverso ilPin personale; o attraverso gli intermediari abilitati (consulenti dellavoro, patronati, avvocati). 

L’oggetto del ricorso, allora, sarà: "Ottenimento dei ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012- 2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettiva soddisfazione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’azzeramento della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS introdotto dell’art. 24, comma 25 del D.L.201/2011". In quest’ultima ipotesi, decorsi 90 giorni dal ricorso se non si è avuto riscontro, si potrà proporre azione giudiziaria.

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