Pensioni, via libera a cumulo gratuito per professionisti. Tempi e modalità di erogazione

Convenzione Inps-Casse, a breve verranno esaminate e liquidate le prime 5 mila domande di trattamento

Il presidente Inps Tito Boeri (Ansa)

Il presidente Inps Tito Boeri (Ansa)

Roma, 20 febbraio 2018 - A oltre un anno di distanza dalla legge di Bilancio per il 2017, che l’aveva introdotto, prende il via operativamente il cosiddetto cumulo gratuito dei contributi per i professionisti (medici, ingegneri, avvocati per esempio): ovvero la possibilità di mettere insieme i contributi versati in più gestioni, le Casse professionali autonome e l’Inps, per conquistare una sola pensione. «Stimiamo che siano circa 700.000 i lavoratori» non pensionati interessati al provvedimento, ha avvisato il Presidente dell’Inps, Tito Boeri, che ha firmato la convenzione con il numero uno dell’Adepp (l’associazione degli enti privatizzati), Alberto Oliveti: in sostanza l’ultimo atto necessario per rendere concreta la facoltà. Un’occasione nella quale lo stesso professore bocconiano ha indicato in circa 150 mila le simulazioni dell’Ape volontario effettuate sul sito dell’Istituto.

Ebbene, dopo mesi e mesi di stallo e rimpalli tra Casse, Inps, Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia, diventa, dunque, reale la possibilità di non dover sottostare alle forche caudine della ricongiunzione onerosa per sommare i versamenti previdenziali effettuati nel corso della carriera in più enti.

COS'E' IL CUMULO CONTRIBUTIVO - Il cumulo contributivo, infatti, è quel meccanismo che permette a coloro che hanno versato contributi in più gestioni previdenziali di sommare i diversi spezzoni per ottenere una sola pensione con più quote pagate dalle gestioni interessate. Tutto questo gratuitamente e non con i costi esorbitanti delle ricongiunzioni. Ebbene, dal primo gennaio 2017 questa possibilità è stata estesa anche ai professionisti che hanno versamenti sia all’Inps sia alle loro casse privatizzate. Parliamo di medici, ingegneri, avvocati, veterinari, ragionieri, geometri, geologi, psicologi, consulenti del lavoro e altre categorie. Centinaia di migliaia di lavoratori che proprio grazie al cumulo possono andare in pensione prima o con assegni più elevati, non dovendo rinunciare a priori a spezzoni di contributi versati. 

I TEMPI -  La nuova formula, però, è rimasta sulla carta e la norma di legge completamente fino a ieri. E questo perché i vertici delle Casse hanno fatto sempre presente che toccava allo Stato finanziare l’operazione e saldare il conto: un conto stimato in circa 2 miliardi di euro. Una cifra esorbitante che è stata in parte sterilizzata ne gli effetti con la convenzione tra Casse e Inps. «Finalmente – spiega Oliveti - riusciamo a portare a termine la possibilità di poter vedere collegate tutte le varie entità versate, nelle varie storie contributive e possono prevedere una singola pensione cumulata senza lasciare spezzoni contributivi che non abbiano poi un riconoscimento di tipo pensionistico». Adesso – incalza Boeri – serviranno dieci giorni circa per mettere a punto la piattaforma informatica per le singole Casse e a seguire, in tempi brevi, verranno esaminate e liquidate le prime 5 mila domande di trattamento.

Ma vediamo, in sintesi, come funzionerà il nuovo meccanismo anche alla luce della convenzione Inps-Casse.

La domanda è presentata all’Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell'evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell’assicurato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare la domanda.

L'Inps mette a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata per consentire l'acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi, l’accertamento del diritto e della misura della pensione, la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento, nonché la visualizzazione dell'esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.

A seguito della presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione/cumulo ciascun Ente/Cassa valida, con carattere certificativo nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale degli iscritti attivi relative al soggetto richiedente.

L'Ente istruttore accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest’ultime determinate.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO - Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia in cumulo, questa è più complessa in quanto contempla sistemi che hanno regole diverse e, per il sistema privato e privatizzato, età di pensionamento più alte. In questo caso, i rapporti tra gli enti prevederanno:

In caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ciascun Ente/Cassa inserisce, in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda, la data di perfezionamento, in via prospettica, dei requisiti anagrafico e contributivo più elevati rispetto a quelli previsti dall'articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, laddove risulti di ultima iscrizione, gli ulteriori eventuali requisiti diversi da quelli di età ed anzianità contributiva. L’Ente/Cassa procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a proprio carico dopo la maturazione dei previsti requisiti. 

Con riferimento alle domande di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, l’Ente istruttore accerta, utilizzando i dati presenti nella procedura, il perfezionamento dei requisiti previsti, in base alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, dagli Enti/Casse coinvolti, dandone comunicazione all’interessato ed agli Enti/Casse, coinvolti per la liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a loro carico.

Dal punto di vista dei rapporti tra Inps e Casse, la convenzione prevede:

L'INPS comunica entro il giorno dieci di ciascun mese, ovvero, entro il giorno feriale immediatamente successivo, attraverso la procedura automatizzata, gli importi lordi delle quote di pensione di pertinenza di ciascun Ente/Cassa, corredati dall'elenco dei beneficiari, da porre in pagamento nel mese successivo. In sede di prima di liquidazione la pensione potrà essere posta in pagamento solo previa acquisizione del parere favorevole dell’Ente/Cassa, che si intenderà comunque acquisito trascorsi cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al periodo precedente.

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.

Importante sottolineare come, per la prima volta, Inps e Casse costituiranno un Gruppo tecnico congiunto AdEPP/Inps oltre che gruppi con referenti specifici rispetto alle singole convenzioni, al fine di proporre le opportune migliorie di carattere gestionale del presente accordo e monitorare l’andamento delle gestioni e fattispecie condivise.

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