Mercoledì 24 Aprile 2024

Pensioni, ecco le novità: dall'Ape, ai prestiti, alle quattordicesime

Accordo tra governo e sindacati sulle misure da attuare nei prossimi tre anni, piano da sei miliardi. Def, pubblicata la nota di aggiornamento

Il tavolo tra governo e sindacati sulle pensioni

Il tavolo tra governo e sindacati sulle pensioni

Roma, 28 settembre 2016. Accordo sulle pensioni tra governo e sindacati e sul tavolo sei miliardi in tre anni. Impegni nero su bianco in cinque cartelle di verbale nelle quale sono identificate le misure che saranno prese neil triennio. Tra queste figurano l’Anticipazione pensionistica (Ape), l’intervento sui precoci e l’aumento della quattordicesima. Interventi legati anche all'aggiornamento dei numeri del Def approvato ieri sera e  pubblicati oggi. Ecco il testo dell’accordo e i punti principali. (FOCUS / Pensioni, le novità in 4 punti)

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Anticipo pensionistico (Ape). I lavoratori di eta’ pari o superiore a 63 anni e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto alla pensione di vecchiaia d’importo non inferiore a un certo limite, potranno accedere su base volontaria all’Ape, l’anticipo pensionistico. Sono previsti due anni di sperimentazione. L’Ape volontaria e’ richiesta presso l’Inps ed e’ finanziata da un prestito corrisposto da un istituto di credito; contestualmente al prestito il richiedente accende un’assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. L’Ape e’ esente da imposte ed e’ erogata mensilmente per dodici mensilita’. La restituzione del prestito (comprensiva degli interessi bancari e degli oneri relativi alla polizza assicurativa) avviene a partire dalla data di pensionamento con rate di ammortamento costanti per una durata di vent’anni. In caso di decesso, il capitale residuo sara’ rimborsato dall’assicurazione e quindi non si riflettera’ sull’eventuale pensione di reversibilita’ o sugli eredi. 

Governo e sindacati intendono poi prevedere un’Ape agevolata per alcune categorie, tramite la definizione di bonus fiscali aggiuntivi o di trasferimenti monetari diretti, volti a garantire un “reddito ponte” interamente a carico dello Stato per un ammontare prefissato(ferma restando la facolta’ dell’individuo di richiedere una somma maggiore). Tale intervento agevolato riguardera’ alcune categorie di lavoratori: disoccupati e privi di reddito, coloro che svolgono lavori pesanti o rischiosi, in particolari condizioni di salute, o con parenti di primo grado conviventi con disabilita’ grave. Le categorie che svolgono lavori faticosi o con particolari condizioni dal punto di vista della salute, nonche’ l’ammontare prefissato del reddito ponte agevolato saranno individuate nel successivo confronto tra governo e organizzazioni sindacali che, hanno assicurato il ministro del lavoro Poletti e il sottosegretario alla presidenza Tommaso Nannicini, iniziera’ immediatamente

Ape e imprese. Nel caso di accordo tra le parti, al fine di agevolare la scelta del lavoratore, il datore di lavoro può sostenere i costi dell’APE attraverso un versamento all’INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di accordi collettivi anche attraverso appositi fondi bilaterali in essere o appositamente creati, in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell’APE. Allo stesso fine, il Governo si impegna a definire interventi di agevolazione fiscale per favorire quote di contribuzione aggiuntiva non ordinaria da parte del datore di lavoro alla previdenza complementare, al fine di potenziare la rendita temporanea erogata dalla previdenza complementare o la pensione integrativa per compensare gli oneri dell’APE. Tali soluzioni permetteranno di rafforzare la strumentazione per governare i processi di turnover aziendali anche attraverso l’individuazione di opportune forme di bilateralità.

Meno tasse sulle pensioni. Previsto l’aumento della detrazione d’imposta (riconosciuta fino a 55.000 euro) per tutti i pensionati al fine di uniformare la loro no tax area a quella dei lavoratori dipendenti (8.125 euro).  

Quattordicesima. L’accordo prevede un intervento sulla somma aggiuntiva (la cosiddetta “quattordicesima mensilità”) teso sia ad aumentare gli importi corrisposti, sia ad estendere la platea dei beneficiari di circa 1,2 milioni di pensionati. Ciò sarà realizzato sia attraverso un aumento dell’importo per gli attuali beneficiari (circa 2,1 milioni di pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo annuo Inps), sia attraverso l’erogazione della quattordicesima anche ai pensionati con redditi fino a 2 volte il trattamento annuo minimo Inps (circa 1.000 euro mensili nel 2016) nella misura prevista oggi

Cumulo gratuito dei periodi contributivi. Prevista la possibilità di cumulare tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, ivi inclusi i periodi di riscatto della laurea, ai fini sia delle pensioni di vecchiaia sia di quelle anticipate. Tale possibilità potrà essere esercitata senza oneri da tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo che possano conseguire un’unica pensione, anche nelle ipotesi in cui sia stato già maturato un autonomo diritto alla pensione presso una singola gestione. L’assegno pensionistico sarà calcolato pro-rata con le regole di ciascuna gestione.

Uscite anticipate. L’accordo prevede di eliminare le penalizzazioni sul trattamento pensionistico in caso di accesso al pensionamento anticipato prima di 62 anni d’età. 

Lavoratori precoci. Per chi ha lavorato 12 mesi effettivi, anche non continuativi, prima del compimento dei 19 anni l’uscita sarebbe anticipata a 41 anni di contributi se si appartiene alle categorie di lavoratori in difficoltà, come disoccupati senza ammortizzatori sociali, disabili e chi ha svolto attività gravose. Le categorie di lavoro gravoso saranno individuate dopo un confronto governo e parti sociali. 

Lavori usuranti. Sarà consentito l’anticipo del pensionamento di 12 o 18 mesi anche rispetto all’attuale normativa agevolata. E’ previsto che l’accesso al beneficio possa avvenire, a partire dal 2017, avendo svolto una o più attività lavorative usuranti, sia per un periodo di tempo almeno pari a sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito, sia avendo effettuato l’attività particolarmente usurante per un numero di anni almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa. E’ previsto altresì l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita a decorrere dal 2019 mentre si valuta la fattibilità amministrativa di semplificazioni relative alla documentazione necessaria per la certificazione del diritto di accesso al beneficio.

Rita. Per favorire la previdenza complementare si definirà una modalità che consenta al lavoratore che ha maturato un montante in un fondo integrativo di attingere prima dell’età di pensionamento a tale montante, volontariamente e nella misura scelta, per poter usufruire di una rendita temporanea per il periodo che manca alla maturazione del diritto alla pensione (età del pensionamento di vecchiaia). Tale nuova opportunità (denominata “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”, RITA) sarà agevolata fiscalmente con una tassazione inferiore a quella attualmente prevista per le anticipazioni, e pari a quella prevista sulla pensione complementare erogata in rendita. Il Governo si impegna altresì a definire strumenti di incentivazione fiscale finalizzati ad agevolare l’utilizzo volontario del TFR accantonato presso l’impresa o di contributi aggiuntivi per accedere alle prestazione anticipate di previdenza complementare.  

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