Imu 2017, come si calcola. Le scadenze (e chi deve pagare)

Prima casa e seconda, la guida completa. Ecco le sanzioni per chi non rispetta le scadenze

Imu 2017, una foto di archivio (Newpress)

Imu 2017, una foto di archivio (Newpress)

Milano, 14 giugno 2017 – Mancano ancora poche ore per regolare i conti con Imu 2017 e Tasi. Le due imposte sugli immobili e si servizi comunali che gravano in particolare sulle seconde case, essendo state escluse dalll’ex governo Renzi le prime abitazioni non di lusso. La scadenza per il versamento del primo acconto (50% ma chi vuole può già pagare anche tutto senza aspettare il saldo previsto entro il 16 dicembre) è venerdì 16 giugno. I 25 milioni di contribuenti italiani proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale dovrebbero versare circa 10,1 miliardi di euro mentre la cifra complessiva dell'imposta dovrebbe raggiungere i 20,2 miliardi a fine anno. Il calcolo arriva dalla Uil che ricorda che il versamento riguarderà 25 milioni di proprietari di immobili (il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati). Il costo medio complessivo dell'Imu-tasi su una «seconda casa» in un capoluogo di provincia, spiega il segretario confederale Uil Guglielmo Loy - sarà di 1.070 euro medi nell'anno (535 euro da versare per l'acconto) con punte di oltre 2.000 euro nelle grandi città (oltre 1.000 euro di acconto). Se si prendono, invece, in considerazione i costi dell'Imu/Tasi sulle prime case cosiddette di lusso (abitazioni signorili, ville e castelli), sempre ubicate in un capoluogo di provincia, il costo medio è di 2.610 euro (1.305 euro l'acconto di giugno), con punte di oltre 6.000 euro annui. Chi possiede una seconda pertinenza dell'abitazione principale della stessa categoria catastale (cantine, garage, posti auto, tettoie), dovrà versare l'Imu-Tasi con l'aliquota delle seconde case con un costo medio annuo di 56 euro. La media dell'aliquota applicata per le seconde case tra Imu e Tasi ammonta al 10,4 per mille e in molti Comuni (480 municipi di cui 18 Città capoluogo) è stata confermata «l'addizionale Tasi» (fino ad un massimo dello 0,8 per mille) introdotta per finanziare negli scorsi anni le detrazioni per le abitazioni principali. Secondo il rapporto, il costo maggiore in valore assoluto per una seconda casa a disposizione si registra a Roma con 2.064 euro medi, seguita da Milano con 2.040 euro medi.   L'IMPORTO - L'importo. La somma delle aliquote dei due tributi (Imu e Tasi) quando dovuti non può superare mai in ogni caso l'11,4 per mille previsto dalla legge come coefficiente massimo da applicare alle rendite catastali rivalutate per ottenere l'importo da pagare. Pagano Imu e Tasi anche i proprietari di immobili affittati. In questo caso all'inquilino è dovuta una quota della Tasi variabile tra il 10 e il 30%, a meno che nell'abitazione non abbia stabilito la propria residenza.

COME SI CALCOLA - A casa non arriva nessun bollettino (in banca e Posta va presentato il modello F24 compilato). Si procede al calcolo autonomamente attraverso i calcolatori on-line (come amministrazionicomunali.it, riscotel.it, altroconsumo.it) oppure con il supporto di un Centro di assistenza fiscale. È sufficiente conoscere il valore della rendita catastale del proprio immobile e le aliquote eventualmente per Imu e Tasi dai singoli comuni. Il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate, che i calcolatori online permettono di scaricare già compilato, è diviso in sezioni nelle quali bisogna inserire i diversi elementi identificativi richiesti per il versamento delle imposte. In particolare per l’Imu vanno indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale, il codice tributo per la tipologia d’imposta da pagare, anno/periodo di riferimento  e per le sole imposte comunali, oltre al codice tributo e all’anno di riferimento, andrà indicato anche il codice catastale del comune per il quale si effettua il versamento. Si possono consultare i codici catastali gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).     CHI DEVE PAGARE - Dal 2016, fatta eccezione per le case di lusso (quelle accatastate come A1, A8 e e A9), per l’abitazione principale non bisogna pagare né la Tasi né l’Imu. Per abitazione principale si intende l’immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la residenza e dimorano abitualmente. In pratica, per queste imposte la prima casa è quella in cui si ha sia la residenza sia il domicilio. Ciò significa che se si ha la residenza in un immobile, ma si dimora in un'altra casa solo una delle due abitazioni può essere considerata abitazione principale. Ricordatevi che le pertinenze all’abitazione principale seguono lo stesso trattamento dell’immobile. Fate attenzione però: sono agevolabili al massimo tre pertinenze, nella misura di una sola pertinenza per categoria. Per pertinenze si intendono quelle classificate come C2 (magazzini, depositi), C6 (box, autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte). Case di anziani o disabili ricoverati. Se avete parenti anziani o disabili che hanno portato la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari, potreste non dover pagare l’Imu e la Tasi sulla casa di proprietà lasciata vuota da questi soggetti. Questo perché il vostro Comune potrebbe aver deciso di trattare queste situazioni allo stesso modo delle abitazioni principali. Ovviamente la casa non deve essere stata affittata. Comunque il consiglio è di contattare l’ufficio tributi del Comune per sapere cosa fare.

SEPARAZIONE E DIVORZIO -  In caso di separazione legale e divorzio, la casa coniugale assegnata al coniuge è esente da Imu e Tasi perché considerata abitazione principale di quest’ultimo. Comodato d'uso gratuito. Il comodato d’uso gratuito è un contratto con il quale un soggetto (comodante) dà in uso gratuitamente un immobile a un altro soggetto (comodatario). La base imponibile (cioè l’importo su cui si calcolano le imposte) è ridotta della metà per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli. Il contratto deve essere registrato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e deve essere tra genitori e figli, non sono ammesse altre parentele. L’immobile dato in comodato non deve essere di lusso.

SECONDE CASE - In questo caso, l’Imu va pagata. L’imposta si calcola proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso. Ricordatevi che il mese si considera per intero solo se il possesso è durato più di 15 giorni. Ogni contribuente deve versare la propria imposta, in caso di comproprietà non può pagare uno solo per tutti. In caso di locazione o comodato d’uso gratuito è il proprietario che deve versare l’imposta.

Locazione a canone concordato. Per gli immobili dati in affitto a canone concordato in base alla legge 431/98 (questa dicitura deve essere indicata nel contratto), sia Imu che Tasi vengono ridotte del 25%. Come ricorda Confedilizia coloro che hanno goduto per il 2016 delle agevolazioni fiscali Imu e Tasi (la riduzione appunto del 25%) sugli immobili locati con contratto “a canone concordato”, sono chiamati a presentare, salvo diverse disposizioni comunali, entro il 30 giugno di quest’anno (e cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è sorto l’obbligo contributivo) la dichiarazione Imu-Tasi al proprio Comune. Confedilizia ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione comporti il pagamento della relativa sanzione, ma non la perdita del beneficio. E che ulteriori informazioni e ogni assistenza sono offerte presso le associazioni territoriali di Confedilizia, presenti in tutti i capoluoghi di provincia e nei maggiori centri urbani, i cui indirizzi sono reperibili sul sito www.confedilizia.it

CASE IN EREDITA' -  In caso di decesso bisogna pagare sia Imu che Tasi a nome del defunto fino alla data in cui è mancato. In pratica bisogna considerare la situazione preesistente al decesso e pagare entrambe le imposte con le regole applicabili fino a quel momento.

RESIDENTI ALL'ESTERO - Se risiedete all’estero e siete iscritti all’AIRE (l'Anagrafe degli italiani residenti all’estero) potete considerare come abitazione principale, quindi esente da Imu e Tasi, solo un immobile in Italia, ma dovete essere pensionati nello Stato estero di residenza e percepire una pensione da quello Stato. Se siete pensionati in Italia ma residenti all'estero, non potete considerare l'immobile come abitazione principale. Lo stesso vale per tutti gli altri contribuenti iscritti all’Aire. Solo ai fini Tasi il Comune può deliberare delle riduzioni d’imposta per i residenti all’estero per più di sei mesi all’anno.

iLE SANZIONI - Quanto “costa” il ritardo. Se non si paga entro le scadenze previste, a cominciare dal 16 giugno, dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse da applicare all’imposta è dello 0,1% annuo, mentre la sanzione da calcolare sull’imposta da versare, varia a seconda dei giorni di ritardo nel pagamento.

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