Giovedì 25 Aprile 2024

Spiagge, Corte Ue boccia l'Italia: "Le concessioni vanno messe all'asta"

"La proproga automatica impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati", così Bruxelles dice no alla decisione presa dall'Italia sulle concessioni demaniali marittime e lacustri fino al 31 dicembre 2020

Spiaggia

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Bruxelles, 14 luglio 2016  -  Le concessioni sulle spiagge italiane vanno messe a gara, così la Corte europea ha bocciato la proroga automatica decisa dall'Italia per le concessioni demaniali marittime e lacustri fino al 31 dicembre 2020. 

"Il diritto dell'Unione osta a che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati", si legge nella pronuncia della Corte. Per la Corte, infatti, "tale proroga prevista dalla legge italiana impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati".

I giudici hanno quindi così ripreso le conclusioni dell'avvocato generale di febbraio scorso nelle cause che coinvolgono gestori sardi e la Promoimpresa operante sul Lago di Garda. 

Con la sentenza di oggi, la Corte rileva che in punto di diritto spetta ai giudici italiani verificare se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazione per via della scarsità delle risorse naturali, che è la fattispecie in cui si applica l'articolo 12 della direttiva servizi. In questo caso la Corte ha precisato che il rilascio delle autorizzazioni per lo sfruttamento economico delle spiagge "deve essere oggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità". 

I giudici di Lussemburgo hanno quindi rilevato che "la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione".

La Corte precisa, infine, che, nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero certo "la proroga automatica della sua assegnazione a un'impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento. Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza".