Seconde case fuori regione: le Faq del governo sul Dpcm. Spunta paletto sulle date

I chiarimenti da parte del governo sui possibili spostamenti verso zone rosse e arancioni

Le Faq del governo sul Dpcm

Le Faq del governo sul Dpcm

Roma, 21 gennaio 2021 - Si può andare alle seconde case, anche se si trovano fuori Regione e sono situate in zona arancione o rossa. Sul sito di Palazzo Chigi le Faq – le risposte a domande frequenti – sono state aggiornate ieri sera e fanno chiarezza su uno dei punti più discussi dell’ultimo Dpcm, firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte con le regole per arginare i contagi da Coronavirus. L’unico limite a raggiungere la casa di famiglia, al mare, in montagna o in campagna, è che l’atto di proprietà o il contratto di affitto sia antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero il 14 gennaio 2021.

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Se la seconda casa è di proprietà di parenti

Via libera anche alla possibilità di recarsi in una seconda casa “di famiglia”, ovvero di proprietà di parenti: ma non in loro presenza. Questo per impedire che sia possibile aggirare le norme, camuffando da viaggi alla seconda casa le visite ai parenti lontani che vivono in altre Regioni.

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Ok per casa in affitto, ma occhio alla data

Nella Faq si spiega, appunto, che quello alla seconda casa è considerato, appunto, un “rientro”: potrà andare soltanto chi dimostra di avere la casa di proprietà o con un contratto di affitto firmato prima del 14 gennaio. “Dal 16 gennaio 2021 le disposizioni in vigore consentono di fare rientro alla propria residenza domicilio o abitazione senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette seconde case - si legge nella Faq -. Pertanto proprio perché si tratta di una possibilità limitata al rientro è possibile raggiungere le seconde case anche in un’altra regione o provincia autonoma, anche da o verso le zone arancione o rossa, solo a coloro che possono comprovare di aver effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge 14 gennaio 2021”. 

No ad affitti brevi

Non beneficiano di questa apertura gli affitti brevi, ovvero “sono esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione”.

Chi può andarci

Ma chi può recarsi nella seconda casa? La risposta è: solo i familiari conviventi, nessun altro, né amici né altre persone o nuclei familiari che non vivono sotto lo stesso tetto. “Naturalmente la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si può recare unicamente tale nucleo – si sottolinea nel testo sul sito di Palazzo Chigi -. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o eventualmente anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato”.