Giovedì 25 Aprile 2024

Legge anti cyberbulli, via dal web insulti e soprusi

Sì all'unanimità: anche i minori possono chiedere ai social la cancellazione. In ogni scuola un prof. contro le violenze

Cyberbullismo (da Qn)

Cyberbullismo (da Qn)

Roma, 18 maggio 2017 -  A UN DOCENTE anti bulli in ogni scuola, la stretta sul web con il diritto dei minori sopra i 14 anni o dei loro genitori all’oscuramento di contenuti on line lesivi della propria persona, formazione e prevenzione tra i banchi. Da ieri l’Italia ha una legge, votata all’unanimità dalla Camera, contro il cyberbullismo. Fenomeno dalle conseguenze talvolta tragiche come nel caso di Carolina Picchio, la 14enne che si è tolta la vita dopo un grave episodio di bullismo in rete. Il provvedimento ha visto una frattura dentro la maggioranza tra chi – come una delle relatrici, la deputata dem Micaela Campana – voleva un testo più forte sul piano penale con l’introduzione di un’aggravante al 612 bis (la norma sullo stalking) per i casi più gravi, e chi ha puntato più sull’aspetto di prevenzione. Secondo un’indagine di Skuola.net e Osservatorio Nazionale Adolescenza per ‘Una Vita da Social’ salgono al 28% le vittime di bullismo (nel 2016 erano il 20%) tra i 14 e i 18 anni, mentre l’8,5% è preso di mira sul web e sui social (6,5% lo scorso anno, +30%). L’80% di questi ultimi è oggetto di insulti e violenze sia nella vita on line che in quella reale.

COSA cambia ora? Per la prima volta viene data una definizione legislativa di bullismo telematico che è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. A questo si aggiunge la diffusione di contenuti on line (anche di un familiare) che abbia lo scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo. Da oggi è lo stesso ragazzo di età superiore ai 14 anni a poter chiedere al gestore del sito o del social o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su Internet, sono esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca. La prima frontiera di lotta è la scuola, che deve educare a un uso consapevole di Internet e lì il Miur dovrà mettere in campo progetti di prevenzione e contrasto del fenomeno anche in collaborazione con polizia postale e associazioni. Inoltre in ogni istituto ci sarà un prof referente per le iniziative contro il cyberbullismo. Al preside spetterà informare le famiglie dei minori coinvolti e attivare azioni educative. L’obbligo di informazione è circoscritto ai casi che non costituiscono reato.

IL CYBERBULLO che si rende protagonista di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, potrà essere – fino a quando non vi sia una querela o denuncia – ammonito da questore sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking. Insieme al minore ad ascoltare la ramanzina del questore ci dovrà essere anche un genitore. Gli effetti dell’ammonimento cesseranno al compimento della maggiore età. Infine sarà istituito presso la presidenza del Consiglio un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il cyberbullismo.