Dalla scelta del cognome alla reversibilità. Ecco l'Abc delle unioni civili

Anche i matrimoni gay contratti all'estero potranno essere trascritti in Italia

(LaPresse)

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Roma, 26 marzo 2015 - Unioni civili, disco verde al testo base in Commissione Giustizia. Ora c'è un mese e mezzo di tempo per presentare gli emendamenti (il termine è fissato al 7 maggio). Ecco cosa prevede il testo della relatrice Monica Cirinnà (Pd).

UNIONE CIVILI (SOLO OMOSEX) E REGISTRI COMUNALI. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Negli uffici dello stato civile di ogni Comune è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile. Si può scegliere anche di adottare il doppio cognome. L'unione civile non potrà essere realizzata se una delle parti risulta sposato, è un minore, ha un'interdizione per infermità mentale, ha un legame di parentela, è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro.

ADOZIONI. Sarà possibile adottare il figlio dell'altro partner. L'istituto della stepchild adoption, la responsabilità genitoriale sul figlio del partner, viene introdotto per coppie gay con una modifica al comma b dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozioni: dopo la parola "coniuge" sono inserite le parole "o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

REGIME GIURIDICO. Per quanto riguarda il regime giuridico delle unioni, si estendono i diritti e i doveri già previsti nel Codice civile per i coniugi. Riconosciuti quindi il diritto alla successione, la pensione di reversibilità, il diritto all'assistenza sanitaria e carceraria, il subentro nel contratto di locazione, il diritto allo scioglimento dell'unione.

RICONOSCIMENTO DEI MATRIMONI GAY CONTRATTI ALL'ESTERO COME UNIONI. Tra le norme che arriveranno tramite delega al governo è previsto che i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso vengano trascritti in Italia come unioni civili. 

CONTRATTI DI CONVIVENZA (DAVANTI AL NOTAIO). Per quanto riguarda le convivenze di fatto (omo ed etero), il testo Cirinnà prevede l'istituzione dei contratti di convivenza. Serviranno a disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune delle coppie di fatto. Si intendono conviventi le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Le convivenze, e il loro scioglimento, verranno stipulate davanti a un notaio. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario, in caso di malattia o di ricovero, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati. In caso di contratto di locazione il convivente superstite ha il diritto di abitazione, nella casa di comune residenza, per un numero di anni pari alla durata della convivenza. In caso di cessazione della convivenza di fatto ci sarà l'obbligo di mantenimento o alimentare per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. 

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