Martedì 16 Aprile 2024

La giustizia può attendere

Il tempo, si dice, cancella ogni pena. Anche quelle detentive? Ci ripugna la condanna a morte. Ci turba il ‘fine pena mai’. Eppure, saremmo, d’altra parte, inclini ad accettare una sorta di ‘inizio pena sempre’, apparendoci meritato il carcere differito (meglio tardi che mai) per il condannato catturato dopo una latitanza anche pluridecennale. Contraddizione? Sembrerebbe giusto non premiare la furbizia; se non anche punirla aggravando la pena. Ma riflettiamo. È principio consolidato della nostra civiltà giuridica che il decorso del tempo possa cancellare reati e condanne, diritti ed obblighi; e persino la proprietà, per usucapione. Di norma, tutti i diritti patrimoniali si perdono se non esercitati, al massimo, in dieci anni. Così come si estinguono i reati, se la condanna tarda troppo. È la prescrizione, bellezza.

Già per i redattori del Code Napoléon, il diritto, prima che giusto, deve essere certo; e così giustificavano la usucapione come prescrizione estintiva. Non meravigli dunque che, per l’art. 172 del codice penale, «la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e... non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni». Turba che, nel conflitto fra guardie e ladri, i condannati o gli evasi la facciano franca se riescono a latitare tanto a lungo da guadagnare l’immunità. Immorale? Ma, per i nostri codici, i ladri diventano persino proprietari della cosa rubata, se la trattengono abbastanza a lungo! Riflettiamo ancora. La prescrizione che dovrebbe turbare non è questa, ma quella – sempre più estesa – che consente processi pluridecennali. Sarebbe disumano mettere in carcere ora un anziano, perché condannato per un reato consumato da giovincello, dopo un processo durato venti anni e poi catturato dopo altri vent’anni di latitanza. Passata la festa gabbato lu santu? O anche per i cold case c’è un limite, e il tempo deve essere galantuomo?