Venerdì 19 Aprile 2024

Doppia vergogna

È SURREALE: Roberta, stuprata nel 2011 da un italiano condannato a otto anni e a un risarcimento mai erogato per mancanza di mezzi, vede lo Stato (il Tribunale di Torino) – che dovrebbe sopperire – negare il risarcimento dovuto perché la vittima non ha specificamente provato che il violentatore era indigente. Spetta allo Stato difenderci da ladri, omicidi o stupratori. La polizia vigila, ma non può essere dovunque; e quando la vittima subiva il reato, lo Stato non c’era. Questo giustifica la legittima difesa. Questo dovrebbe imporre, allo Stato che non c’era, almeno di risarcire (e magari rivalersi sul responsabile).    COME prevede la direttiva comunitaria 2004/80, che vincola gli Stati membri a legiferare garantendo «un indennizzo equo ed adeguato delle vittime di reati intenzionali violenti» (articolo 12). L’Italia non ha ottemperato adeguando la legislazione, ed è stata condannata per infrazione dalla Corte di giustizia. L’esistenza della direttiva, e comunque l’inadempimento nell’attuarla (un progetto di legge giace dal 2015), espongono lo Stato a obblighi risarcitori. Il buon senso, prima che la legge, ci dice che il risarcimento la vittima deve ragionevolmente tentare di ottenerlo dall’autore del reato. Il buon senso, prima che la legge, ci dice anche che la indigenza del criminale è spesso evidente o presumibile.   I GIUDICI, allora, di fronte alla domanda risarcitoria rivolta allo Stato perché il responsabile si è sottratto o non ha i mezzi, non possono né debbono gravare la vittima di un onere probatorio insostenibile. Dovrebbe bastare, a quest’ultima, solo dimostrare d’essersi «data da fare», di fronte all’inadempimento protratto del responsabile, o dare indicazioni sulla sua evidente o seriamente presumibile situazione economica critica. Come già è bastato ad altri giudici (Tribunale di Milano). Imporre alla vittima  di trasformarsi in detective-segugio significa raddoppiare l’onta.