Giovedì 25 Aprile 2024

La Cassazione restituisce la figlia ai genitori-nonni

Ribaltata le sentenze che l'avevano dichiarata adottabile: se sussiste la capacità genitoriale, non ci sono limiti di età per essere padre e madre

Nonni e nipoti, foto generica (Olycom)

Nonni e nipoti, foto generica (Olycom)

Torino, 30 giugno 2016 - Proprio nel giorno in cui altri ermellini decretavano che i nonni possono essere affidatari dei nipotini, la Corte di Cassazione mette la parola fine all'annosa vicenda di Gabriella C., 57 anni, e di suo marito Luigi D., 69, ribattezzati i genitori-nonni di Casale Monferrato. I supremi giudici hanno restituito alla coppia la loro figlia ribaltando le sentenze che l'avevano dichiarata adottabile.

Il ragionamento della prima sezione della Cassazione è questo: se sussiste la capacità genitoriale, non ci sono limiti di età per essere padre e madre.  Il caso era cominiciato il 28 giugno del 2010, quando erano stati accusati di abbandono di minore perché avrebbero lasciato la loro bambina, nata quello stesso anno, in una situazione di pericolo. Da questa accusa la coppia è stata assolta con formula piena, perché il fatto non costituisce reato, dal Tribunale di Casale Monferrato il 12 giugno del 2013 ma nel frattempo la figlia era stata dichiarata adottabile e affidata a un curatore, costituitosi in giudizio contro i genitori. Il procedimento era già arrivato all'esame della Cassazione, che aveva confermato l'adottabilità della bambina. 

Ora però i supremi giudici rilevano che proprio quell'episodio di abbandono, rivelatosi insussistente, era il presupposto su cui si fondava la revocazione della patria potestà per i due genitori. E' stato ritenuto perciò, si legge nella motivazione, che "è revocabile per errore di fatto la sentenza di Cassazione che, nel confermare la declaratoria dello stato di adottabilità assunta dal giudice di merito, sia fondata su di una specifica circostanza supposta esistente (nella specie, l'avere i genitori lasciato da solo un neonato in automobile esponendolo a stato di pericolo) la cui verità era invece, limitatamente all'evento, positivamente esclusa".