Banche, ecco le regole dei rimborsi. Tetto massimo di 100mila euro

Oggi il decreto che conterrà anche la riforma del credito cooperativo

Manifestazione delle vittime del decreto Salva-banche (lAPRESSE)

Manifestazione delle vittime del decreto Salva-banche (lAPRESSE)

ROMA, 10 FEBBRAIO 2016 - ARRIVANO le regole per i rimborsi e gli arbitrati dell’Autorità anticorruzione sulle obbligazioni subordinate di Banca Marche, Banca Etruria, Carife e CariChieti. Il tetto massimo di risarcimento sarà di 100mila euro e la valutazione si baserà su otto indici presuntivi e sarà decisivo il grado di trasparenza dei contratti di acquisto dei titoli. È questo l’atteso pezzo forte del decreto banche stasera in Consiglio dei ministri.

Il provvedimento, annunciato ieri dal premier Renzi come una riforma in grado di «consolidare il sistema e incoraggiare i processi di trasformazione e fusione» degli istituti di credito, non si occuperà solo di rimborsi. Sul tavolo anche la riforma delle banche cooperative e la bad bank. E, a sorpresa, potrebbero essere favorite le fusioni delle banche con i prepensionamenti degli eventuali esuberi.

Il maxi decreto terrà insieme tutti i capitoli per snelire l’iter parlamentare. I dettagli saranno oggetto di discussione fino all’ultimo, tanto che la parte sui rimborsi potrebbe essere stralciata. Il primo pezzo importante del testo sarà la riforma del credito cooperativo, attraverso la creazione di una capogruppo unica con licenza bancaria, il cui capitale viene fissato in un miliardo, che sarà partecipata per il 51% dal sistema del credito cooperativo.

IL SECONDO elemento chiave è la norma sui rimborsi, attraverso un fondo di solidarietà da 100 milioni di euro. Ci saranno nove elementi di valutazione rilevanti e otto indici presuntivi che serviranno a orientare gli arbitrati in maniera omogenea. Il rimborso massimo di 100mila euro coincide con il tetto generale di garanzia dei depositi. Una data spartiacque sarà il 2 novembre 2007, giorno di entrata in vigore della direttiva Mifid sulle conoscenze dei consumatori in campo finanziario. Per le operazioni precedenti a quella data rileverà la mancanza di una preventiva informazione scritta all’investitore sulla natura dell’investimento. Dopo quella data sarà necessaria un’informativa fornita in qualsiasi forma, ma nel rispetto della direttiva. Per le banche, poi, andranno verificati i casi nei quali sia stata attribuita a un soggetto la qualifica di investitore professionale senza che ce ne fossero le condizioni.

Il terzo punto riguarda i crediti che gli istituti hanno difficoltà a recuperare: sarà definito il costo della garanzia pubblica a pagamento delle sofferenze cartolarizzate. Infine, saranno definite procedure accelerate per il recupero dei crediti.

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